(ALS) – MILANO – La legge sull’Autonomia differenziata, firmata dal ministro Roberto Calderoli e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2024, è una norma procedurale che consente alle Regioni di richiedere competenze aggiuntive in 23 materie, i cui contenuti principali sono stati dichiarati illegittimi da una sentenza della Corte costituzionale. Le richieste di Autonomia partono su iniziativa delle stesse Regioni, sentiti gli Enti locali. La legge mira a implementare la riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta nel 2001, e a ridefinire così i rapporti tra Stato centrale e Regioni a Statuto Ordinario. È prevista dall’articolo 116 della Costituzione italiana.
Quattordici materie sono definite dai LEP, cioè dai Livelli Essenziali di Prestazione. La concessione di una o più “forme di autonomia” è subordinata alla loro determinazione. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard avviene a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio. Il trasferimento delle competenze è regolato dall’articolo 4, modificato in Aula al Senato da un emendamento di Fratelli d’Italia: stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni e precisa che sarà concesso solo dopo la determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio.
L’attuazione è delegata a una cabina di regia, che controlla il quadro normativo per ogni funzione amministrativa e individua le materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali. La norma regola anche le tempistiche: il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl deve varare uno o più decreti legislativi per determinare i livelli e gli importi dei Lep. Le intese tra Stato e Regioni possono durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate, o terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi.
Con l’undicesimo articolo, inserito in Commissione, la legge è inoltre estesa alle regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) e alle province autonome (Trento e Bolzano). Nello stesso articolo è presente anche la clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del governo. L’esecutivo può intervenire quando gli enti interessati si dimostrino inadempienti rispetto ai trattati internazionali e alla normativa comunitaria. Il governo può inoltre sostituirsi qualora vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica. (ALS)
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