Nonostante fosse stato destinatario di un TSO e fosse stato più volte segnalato dai vicini come soggetto instabile, Andrea Pignani aveva una pistola in casa: il 13 giugno l’ha usata per uccidere tre persone ad Ardea, prima di suicidarsi. L’arma apparteneva al padre, che era una guardia giurata, ma non era stata denunciata dopo la morte dell’uomo. Dai permessi ai certificati medici: ecco la legislazione italiana in tema di armi da fuoco.

Il padre guardia giurata – Dopo il pensionamento, il padre di Pignani fece richiesta di mantenere l’arma d’ordinanza e ne denunciò regolarmente il possesso e lo spostamento. Le guardie giurate, spiega Assiv (Associazione italiana vigilanza e servizi fiduciari) acquistano personalmente la pistola e, se mantengono le condizioni necessarie al possesso, possono tenerla anche una volta cessata la propria attività. L’uomo è morto lo scorso anno e il figlio si è impadronito dell’arma senza denunciarla alle autorità. In caso di decesso del proprietario dell’arma, la legge prevede che i familiari denuncino l’arma entro 72 ore dal rinvenimento e, se desiderano conservarla, devono acquisire il porto d’armi. La procura ha aperto un’indagine per accertare le responsabilità nel caso di Ardea.

La difesa personale – La legislazione italiana per il possesso di armi è piuttosto severa. Esistono quattro tipologie differenti di porto d’armi, che hanno regole diverse. Alcune sono comuni a tutti: la maggiore età, il non avere precedenti penali e un certificato medico che attesti l’assenza di alterazioni neurologiche, disturbi della personalità e disturbi mentali e psichici. La normativa più stringente riguarda la licenza per la difesa personale: dura un anno ed è rilasciata dalla prefettura. Per richiedere un’arma per difesa personale bisogna provare di svolgere un’attività che metta a rischio la propria incolumità, come per esempio le guardie giurate e i gioiellieri. Per il rinnovo, le condizioni necessarie devono essere mantenute.

Le licenze ad uso ricreativo – Le armi possono anche essere detenute per uso ricreativo. É il caso della licenza ad uso sportivo, necessaria per praticare tiro a segno e tiro a volo. Viene rilasciata dal questore e ha validità per 5 anni: l’arma può essere utilizzata esclusivamente negli appositi poligoni di tiro. C’è poi la licenza ad uso caccia. In questo caso, è possibile portare un’arma unicamente quando è aperta la stagione venatoria ed è utilizzabile solamente per cacciare. La durata è di 5 anni e per ottenere la licenza è necessario soddisfare anche un’idoneità fisica per la vista e l’udito. Ultima casistica: la licenza per la collezione di armi. In questo caso non è ammesso il porto, ma solo la detenzione dell’arma.