L’Antitrust ha sanzionato con una multa da un milione di euro quattro compagnie telefoniche per fatturazioni post-recesso. Secondo l’Autorità, gli operatori telefonici hanno emesso fatture per i servizi anche se gli utenti avevano deciso di recedere dal contratto.
Le fatturazioni post recesso- L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato Vodafone S.p.A., Wind Tre S.p.A., Telecom S.p.A. e Fastweb S.p.A. perchè hanno continuato a chiedere pagamenti agli utenti anche nel caso in cui avessero deciso di passare a un altro operatore. Le prime criticità erano emerse già nel 2020. I consumatori avevano iniziato ad inviare segnalazioni perchè si ritrovavano a dover saldare fatture provenienti sia dal nuovo gestore sia dal vecchio. Nel 2022 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha aperto quattro istruttorie per verificare la fondatezza dei reclami. Al termine delle procedure, è stata accertata l’irregolarità delle pratiche attuate dalle compagnie.
Le sanzioni- L’Antitrust ha disposto il pagamento di 400mila euro per Vodafone, di 300mila euro per Wind e di 200mila euro per Fastweb e Telecom. Oltre alla multa da saldare, i gestori sono stati diffidati dal continuare a svolgere le condotte illecite ed entro 90 giorni dovranno comunicare all’Autorità le iniziative da adottare per correggere il sistema della fatturazioni post-recesso.
La posizione del Codacons- «Da tempo il Codacons denuncia all’Antitrust le pratiche scorrette che spingono i consumatori a pagare le fatture anche se illegittime, nel timore di subire ripercussioni e per evitare di incorrere in controversie legali, e che arricchiscono le tasche delle società telefoniche». Questo è stato il commento del presidente di Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) Gianluca Di Ascenzo alla decisione dell’Antitrust. E ha aggiunto: «Il vero problema è che l’entità irrisoria delle sanzioni spinge le compagnie telefoniche a inserire in bilancio le multe dell’Autorità come ordinario “rischio di impresa”, nella consapevolezza che le pratiche scorrette porteranno loro incassi superiori al valore delle sanzioni».
Le raccomandazioni Agcom e le disposizioni di legge– le condotte attuate dalle compagnie si disallineano dai comportamenti previsti da Agcom. Secondo le linee guida dell’Autorità, in caso di recesso anticipato, l’utente è tenuto a sostenere solo i costi di dismissione e/o migrazione, che non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente, l’eventuale restituzione degli sconti, proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione, e le rate residue dei beni e dei servizi. Se l’operatore chiede spese aggiuntive che non sono previste, gli utenti non sono tenuti a pagarle.
Nel caso in cui le compagnie telefoniche non dovessero attenersi alle raccomandazioni di Agcom, l’ipotesi di recesso anticipato è comunque disciplinato dal Codice delle comunicazioni, introdotto nel 2003. Secondo l’art.70 del Codice, “il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione”.