Entra in vigore il nuovo disegno di legge sul Lavoro dopo il via libera da Camera e Senato. Tante le novità presenti nei 33 articoli del provvedimento, che introducono norme di semplificazione e regolamentazione in vari ambiti nel mondo delle imprese e del lavoro.
Sicurezza sul lavoro – Si parte subito con uno dei temi più caldi, quello sulla sicurezza sul lavoro. Il decreto, all’art. 1, prevede infatti una serie di novità proprio su questa materia. Viene innanzitutto stabilita una redazione annuale, da parte del Ministero del Lavoro, di una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrà contenere l’indicazione di misure per migliorarne le condizioni. In secondo luogo, si riconosce la possibilità da parte del medico competente di svolgere visite preventive per valutare l’idoneità di una persona a una determinata mansione, anche in fase pre-assuntiva. Per certe attività lavorative, inoltre, come quelle svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) un’apposita documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
Cassa integrazione e attività lavorativa – Cambiano le regole anche per chi è in Cassa integrazione. L’art. 6 riconosce infatti la possibilità per il lavoratore in questa condizione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, con l’obbligo però di comunicare tempestivamente all’INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) l’inizio della nuova attività. Da notare che durante lo svolgimento di tale impiego, il lavoratore perde però automaticamente il diritto al trattamento di integrazione salariale. La norma, di fatto, favorisce la ricerca di nuove opportunità lavorative, togliendo l’obbligo del rapporto di esclusività.
Contratti di lavoro – L’art. 10 mira a semplificare il tema delle somministrazioni di lavoro. L’obiettivo è quello di incentivare l’utilizzo di contratti flessibili per rendere più dinamico il mercato. Si ampliano poi anche le categorie rientranti nella sfera delle attività di lavoro stagionali. La norma presente all’art. 11 stabilisce infatti che rientrano in questa specifica categoria anche “quelle attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative”.
Smart working – Non ci sono grosse novità su questo tema. L’art. 14 conferma l’obbligo del datore di lavoro di comunicare in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.
Assenze ingiustificate – L’art. 19 del Decreto stabilisce che in caso di assenza ingiustificata da parte del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore ai 15 giorni, il datore di lavoro è obbligato a comunicare il fatto all’Ispettorato del lavoro per le dovute verifiche e ha la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto. Il lavoratore, inoltre, così facendo, non percepirebbe neanche la Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione. In pratica, la norma vuole semplificare le procedure delle cessazioni dei rapporti di lavoro in caso di assenze ingiustificate per un lungo periodo. Quest’ultime vengono interpretate di fatto come delle vere e proprie dimissioni volontarie da parte del lavoratore. L’intenzione della norma, secondo l’esecutivo, è evitare che i dipendenti forzino i propri datori a licenziarli non presentandosi più sul luogo di lavoro, così da ricevere poi l’indennità della disoccupazione.