La legge sul biotestamento è realtà. Il via libera del Senato, che riempie il vuoto normativo italiano in tema di fine vita, è arrivato il 14 dicembre.

Il consenso informato – Secondo l’articolo 1, il consenso informato prevede che «ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare […] qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario». Una previsione di legge basata sulla riaffermazione dell’articolo 32 della Costituzione:  «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Una norma che, di fatto, non fa altro che confermare la prassi medica degli ospedali italiani, ma che, comunque, offre uno strumento legale in più al paziente che voglia far valere le proprie volontà in situazioni critiche. Soprattutto in quelle che potrebbero mettere a rischio «il pieno rispetto della sua dignità». La vera novità, dunque, consiste nel considerare come trattamenti sanitari anche «la nutrizione e l’idratazione artificiale».

La fine dell’accanimento terapeutico – Con una norma innovativa e molto discussa, la legge introduce la possibilità che «nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte», il medico si astenga «da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati». In altre parole: quando non c’è più niente da fare per il paziente e continuare la terapia non aggiunge speranza di miglioramento della condizione clinica, è possibile “staccare la spina”. Ma non solo: «il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente». Cos’è la sedazione palliativa profonda? L’induzione di uno stato farmacologico che accompagni alla morte il malato senza farlo soffrire ulteriormente. Secondo alcuni è un’apertura all’eutanasia. Di fatto, però, ogni forma di eutanasia è categoricamente esclusa dal codice deontologico dei medici italiani e la parola eutanasia – per una volontà politica ben precisa – non compare in nessuno degli articoli della legge.

Le dat – La vera novità di questa legge sono le dat: disposizioni anticipate di trattamento. Una sigla dietro cui si nasconde il vero protagonista di questa legge: il testamento biologico. Le dat, infatti, permetteranno a ciascun cittadino italiano di lasciare indicazioni che ne facciano rispettarne le volontà cliniche in caso di perdita della capacità di intendere e di volere. Il malato terminale o il paziente in coma per un incidente, ad esempio, che avesse espresso in tempo le sue dat, si troverebbe legalmente tutelato nell’esecuzione delle sue volontà. Come recita l’articolo 4 della legge: «ogni persona, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche». Una previsione, dunque, che  alle già esistenti scritture private di volontà testamentarie, affianca la istituzione di “atti pubblici”, da conservare in appositi registri sanitari (non si sa ancora organizzati come). A completare la previsione delle dat è istituita anche la figura del «fiduciario». Per il paziente che abbia depositato le sue dat, il fiduciario sarà «una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie».