È una delle magistrature più antiche del nostro Paese e svolge funzioni di controllo e giurisdizionali in materie di contabilità pubblica. Ora la Corte dei conti si trova nel pieno delle polemiche legate ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma cosa fanno i magistrati contabili che la costituiscono? Oltre alle funzioni giurisdizionali in materie di amministrazione e contabilità pubblica, la Corte ha tra le sue competenze il controllo in corso d’opera sul corretto utilizzo dei fondi provenienti dall’Unione europea, incluso il Pnrr.
Origini – Fondata nel 1862 nella neonata Italia unitaria tramite il Regio Decreto n.800, la Corte dei Conti è nata per volontà dello Stato di creare un ente di controllo sulle spese pubbliche così da prevenire sperperi e cattiva gestione dei fondi. Oggi è composta da un Presidente, nominato dal governo, da un consiglio di presidenza e da un personale composto da magistrati e impiegati amministrativi.
Funzioni – Si tratta di un organo statale di controllo ma anche di un organo giurisdizionale. Le funzioni giurisdizionali riguardano le materie di contabilità pubblica e amministrazione. Sono disciplinate dall’art. 103 della Costituzione. Per quelle di controllo si fa invece riferimento all’art. 100, che indica diverse tipologie di vigilanza e di consulenza di competenza della magistratura contabile.
Tipi di controllo – Sugli atti del governo la Corte dei Conti esercita in modo preventivo un controllo di legittimità di leggi e atti normativi. La legge 14 gennaio del 1994 ha ridotto il numero degli atti sottoposti a questo tipo di controllo, estendendo però altri poteri della magistratura contabile. Tra questi, il controllo di gestione del bilancio, controllo successivo ( o consuntivo) che si applica a tutte le amministrazioni, al bilancio dello Stato, ma anche alle gestioni fuori bilancio e ai fondi di provenienza comunitaria.
Le parole chiave – Controlli in corso d’opera o successivi sono le questioni chiave alla base della controversia tra la Corte dei Conti e il ministro per la gestione del Pnrr Raffaele Fitto. La magistratura contabile ha ufficialmente competenza sui fondi provenienti dall’Unione europea, sui quali esercita una funzione di controllo successiva. La legge 11 del 2009 e successivamente la legge 120 del 2020 aggiungono tuttavia la comptenza alla Corte di operrare un controllo concomitante su richiesta del governo e delle commissioni parlamentari competenti «sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale». Pnrr incluso.
Su questi la magistratura esercita un controllo in corso d’opera per «affiancare l’azione amministrativa nei singoli segmenti di attuazione» e si riserva il diritto di segnalare gravi irregolarità gestionali, gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione». Lo fa tramite controlli a cui seguono raccomandazioni e «avvertimenti», come si legge dal sito ufficiale della Corte, che per gestire il regolare rispetto dei piani economici in mano allo Stato ha predisposto la formazione di un Collegio del controllo concomitante.