Il ministro della Giustizia Carlo Nordio lo ha annunciato come un decreto legge di «umanizzazione carceraria» e ha precisato che non sarà un liberi tutti. Approvato il 3 luglio in Consiglio dei ministri, il provvedimento «Carcere sicuro» però è già stato ribattezzato «svuota-carceri». Redatto in 16 articoli, prevede procedure di accesso velocizzate alla liberazione anticipata, alcuni accorgimenti per rendere più flessibili le norme che regolano la vita dei detenuti, l’istituzione di un albo minorile e alcuni investimenti sul corpo di Polizia penitenziaria.

Liberazione anticipata – L’urgenza di approvare il provvedimento nasce in parte dal sovraffollamento carcerario, una condizione che in estate espone a maggiori rischi i detenuti e complica anche la gestione degli istituti. La legge attuale prevede una riduzione della pena dai 45 ai 60 giorni, concessa dal magistrato di sorveglianza solo dopo l’accertamento della buona condotta del detenuto. Lo scorso febbraio alcuni parlamentari guidati da Roberto Giachetti (Italia viva) avevano presentato una proposta di modifica al testo vigente (legge 354/1975) chiedendo di estendere lo sconto fino a 75 giorni. La proposta non era mai stata accolta. Il nuovo decreto infatti non interviene sull’ampliamento del periodo di liberazione anticipata ma semplifica le procedure con cui i magistrati di sorveglianza possono concederla. Oggi il detenuto presenta un’istanza per chiedere il riconoscimento di uno sconto di pena. Con il dl «Carcere sicuro» le riduzioni per buona condotta sono calcolate già dal pubblico ministero e indicate nell’ordine di esecuzione della pena.

Reinserimento e carcere minorile –  Il testo interviene poi sulla vita in carcere e sul reinserimento degli ex detenuti. Aumenta il numero delle telefonate che passano da 4 a 6 al mese, un numero pari a quello dei colloqui visivi e che può essere aumentato dal direttore del carcere. Viene istituito poi presso il ministero della Giustizia un «albo delle comunità», cioè un elenco di residenze reputate idonee alla detenzione domiciliare o all’esecuzione di pena in comunità protette. Nelle intenzioni del governo, l’albo è nato anche e soprattutto per le comunità minorili, su cui il ministro Nordio ha annunciato di voler puntare per ridurre il ricorso agli istituti penitenziari per i minori. Viene rinviata poi di un anno l’entrata in vigore del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, in origine prevista per ottobre 2024 (dlgs 10 ottobre 2022 n.149).

Il corpo di Polizia penitenziaria – Il testo non interviene soltanto sui detenuti ma anche sulla Polizia penitenziaria. Dopo le mille assunzioni avvenute nel 2023, il decreto ne annuncia altre mille tra gli agenti e un incremento di 20 unità tra i dirigenti. Nei piani del governo c’è l’obiettivo di dotare ogni istituto di pena di un comandante e un direttore, e di mettere a organico vice direttori per le carceri più grandi. Il personale penitenziario entrerà in servizio in tempi più brevi, con una formazione minima di 4 mesi anziché 6 (che possono arrivare fino a 12).

Le altre norme – Tra i provvedimenti, anche due norme spurie. Una introduce la fattispecie di reato di Indebita destinazione di denaro o cose mobili nell’articolo 314 bis, che punisce con una pena detentiva da 6 mesi a 3 anni il pubblico ufficiale che «avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge». Infine si stabilisce che «non possono essere sequestrati né pignorati denaro, titoli e altri valori considerati riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca d’Italia in appositi conti». Viene anche inasprito il regime di carcere duro ex 41 bis: ai condannati non sarà più concesso di accedere alle misure di Giustizia riparativa previste dalla riforma Cartabia.